SENTENZA TAR LAZIO

FOIA GUARDIA DI FINANZA 2017, SENTENZA “SOFFERTA” DEL T.A.R. DI ROMA: COMUNICARE AI CITTADINI LE ORE/PERSONA COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATE DAL CORPO NEGLI ANNI 2014-2016 NEL “SEGMENTO DIFESA” PUÒ RECARE UN PREGIUDIZIO “CONCRETO” ALLA SICUREZZA NAZIONALE – 26 settembre 2018

Con la sentenza 8862/2018 (scaricabile DA QUI) la Sezione 2-ter del TAR di Roma ha respinto il ricorso dell’Avvocato Giuseppe Fortuna, direttore dello Sportello Etpl dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà Ficiesse, dichiarando la legittimità del diniego opposto dal Comando generale della Guardia di finanza all’accesso civico generalizzato presentato a settembre 2017 nell’ambito del “Progetto Etpl Italia trasparente”.

SINTETICA CRONOLOGIA  DEI FATTI

Si ricorderà che che a novembre del 2016 la CGIL nazionale ha presentato al CEDS, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, un reclamo a firma della segretaria generale Susanna Camusso per violazione e insufficiente attuazione degli articoli 5 e 6 della Carta sociale europea con riferimento all’impossibilità per i dipendenti della Guardia di Finanza di costituire sindacati, di svolgere attività sindacale e di esercitare il diritto di negoziazione collettiva. Il Ceds ha dichiarato ammissibile il reclamo e ha invitato il Governo italiano a presentare le proprie osservazioni. Nelle osservazioni del Governo italiano datate 5 settembre 2017 ha messo in evidenza, tra i motivi della asserita infondatezza del reclamo Cgil, il rilievo delle funzioni militari del Corpo. Il successivo 26 settembre il direttore dello Sportello Etpl dell’Associazione Ficiesse, per dimostrare al Ceds l’esigua e assolutamente non significativa incidenza delle attività militari delle Fiamme Gialle rispetto alle missioni istituzionali di polizia (incidenza stimata in meno dello 0,5% sul totale delle risorse umane, comprese quelle strumentali e di supporto, complessivamente impiegate), ha presentato al Comando Generale della Guardia di finanza istanza di accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, per conoscere il numero complessivo delle ore/persona impiegate dal Corpo negli anni 2014, 2015 e 2016 desunte dall’evoluto sistema informativo denominato “Siris” e distinte nelle otto missioni istituzionali (tra cui quelle del cosidetto “Segmento Difesa”) e nelle due macrotipologie di funzionamento. Il Comando Generale ha opposto l’atto di diniego del 24 ottobre 2017, sostenendo che la conoscenza di tali dati numerici, sebbene riferiti ad anni del tutto trascorsi e per di più aggregati a livello nazionale, potrebbe comportare <<un pregiudizio concreto e attuale>> non soltanto alla sicurezza nazionale, ma anche <<alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico>>. Il direttore dello Sportello Etpl dell’Associazione Ficiesse ha presentato ricorso al T.A.R. del Lazio il giorno 22 novembre 2017. Il 18 dicembre CGIL ha depositato al CEDS le osservazioni dell’Associazione Ficiesse, alle quali ha risposto il Governo italiano con un documento del 28 febbraio 2018.

 

IL PROCEDIMENTO DI FRONTE ALLA SEZIONE 2-TER DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Il 14 marzo 2018 si è tenuta la Camera di consiglio della Sezione  2-ter, con la discussione di due memorie dell’Avvocatura dello Stato e due memorie in replica degli Avvocati Giuseppe Fortuna e Umberto Coronas del Foro di Roma. La sentenza è stata pubblicata il 7 agosto, con un iter molto più lungo del consueto, e il Presidente Morabito, il Consigliere Estensore Caminiti e il Consigliere Gatto Costantino hanno avuto bisogno, come si legge nel dispositivo, di confrontare le loro opinioni nell’ulteriore Camera di consiglio del 30 maggio.

 

IL PASSAGGIO CENTRALE DELLA SENTENZA

Il passaggio con cui  la Sezione 2-ter del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma ha rigettato il ricorso dell’Avvocato Fortuna sta nelle trenta righe conclusive che si riportano di seguito (le sottolineature sono della redazione del sito Italiatrasparente.it).

<<Dall’esame dell’impianto motivazionale a base del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato, emerge che l’Amministrazione non si è limitata a prefigurare il rischio di un pregiudizio generico e astratto, ma ha indicato chiaramente quali degli interessi di cui all’art. 5 bis, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 risultano pregiudicati direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta ed ha messo in risalto nel bilanciamento tra le esigenze tipiche dell’accesso civico generalizzato e quelle della salvaguardia degli interessi pubblici prioritari, quali quelli indicati nella norma, coincidenti con le tipiche attività di istituto della Guardia di Finanza, la prevalenza di questi ultimi interessi pubblici indicandoli espressamente nel provvedimento di diniego. Né varrebbe obiettare, come sostiene il ricorrente in replica, l’assenza di pregiudizio e di pericoli concreti trattandosi di dati richiesti riferiti ad esercizi ormai trascorsi, in quanto nella evidenziata priorità degli interessi inerenti i dati oggetto di accesso generalizzato e costituenti elemento dell’esigenza di tutela, ex art. 5 bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 33/2013, l’Amministrazione ha evidenziato fondatamente la sussistenza di un concreto ed attuale pregiudizio agli interessi pubblici indicati nel provvedimento di rigetto: è indubbio che le informazioni si riferiscono alle annualità 2014, 2015 e 2016, comunque recenti e in connessione temporale con situazioni ante, presente e post (permanenza), con dimostrata probabilità di pregiudizio e rischio di indiscriminata diffusione, tenuto conto della complessità dei dati e informazioni attinenti allo sviluppo e alla dinamica dell’operatività della Guardia di finanza nello svolgimento delle attività a cui è deputata, sia quale parte integrante delle Forze armate, per la finalità di difesa (art.5bis, comma 1, lett.c), sia quale Forza di Polizia, per la finalità di sicurezza e ordine pubblico e a tutela della sicurezza nazionale (art.5bis, comma 1, lett. a, lett. b); si tratta come sopra detto di interessi pubblici da tutelare rispetto a quello conoscitivo (e di successiva diffusione come dichiarato dal ricorrente) e proprio la individuazione nella predetta norma di tali interessi pubblici da tutelare esclusi dall’accesso civico risponde all’esigenza del trattamento delle informazioni al riguardo secondo profili di riservatezza e competenza con riferimento ai soggetti pubblici ed istituzionali a ciò proposti.>>

 

DOVE STA – IN DUE PAROLE – L’ERRORE DEI GIUDICI DEL T.A.R.

L’articolo 5-bis comma 1 del decreto legislativo 33 del 2013 dispone che l’accesso civico debba essere rifiutato <<se il diniego è necessario per evitare un PREGIUDIZIO CONCRETO alla tutela di interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; (…)>>.

La locuzione “pregiudizio concreto” non ha alcuna specifica valenza tecnico-giuridica ma va intesa nel suo significato comune.

Ebbene, il Dizionario Treccani (vgs. http://www.treccani.it/vocabolario/concreto/) definisce l’aggettivo “concreto” nel modo che segue. <<detto di ciò che è empiricamente individuabile o individuato (…) “passare dall’astratto al c.”, dal caso generale al particolare, da un principio generico all’applicazione pratica (…) “esaminare qualcosa in c.”, nella sua concretezza, come caso particolare e ben individuato (…) “restare nel c.”, non divagare con argomentazioni generiche e astratte (…)>>.

Il T.A.R., come abbiamo visto, sostiene che <<L’Amministrazione ha indicato chiaramente quali degli interessi risultano pregiudicati>>. Ma la Guardia di Finanza – ecco il punto – non doveva indicare “interessi”, doveva fare un esempio reale, preciso, “concreto”, appunto, anche uno soltanto, di danno che si potrebbe verificare in caso di comunicazione ai cittadini e alle organizzazioni civiche come Ficiesse delle quantità complessive di ore/persona impiegate tra il 2014 e il 2016 nel Segmento Sicurezza.

Come mai questo esempio, anche unico, nell’atto di diniego non c’è? Come mai non l’ha fatto neanche l’Avvocato dello Stato nelle sue due memorie? E – spiace dirlo – come mai non l’hanno fatto neppure i giudici della Sezione 2-ter nella sentenza di cui si discute?

Risposta: perché nessun rischio è in alcun modo ipotizzabile!

 

Pubblicato il: 26 Settembre 2018 alle 7:18 pm